Il Cga annulla il diniego di trasferimento per un maresciallo: la madre muore prima della sentenza

Il Consiglio di giustizia amministrativa conferma l'illegittimità del diniego della Guardia di finanza, ma la decisione arriva troppo tardi.

A cura di Redazione
28 ottobre 2026 09:11
Il Cga annulla il diniego di trasferimento per un maresciallo: la madre muore prima della sentenza -
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Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Cga) ha confermato l'annullamento del diniego di trasferimento nei confronti di un maresciallo in servizio a Palermo, stabilendo che il rifiuto dell'Amministrazione era viziato da motivazioni generiche. La sentenza, tuttavia, è stata pubblicata quando la madre del richiedente era già deceduta, avvenuto dieci giorni prima della pronuncia.

L'istanza era stata presentata il 3 giugno 2024: il militare aveva chiesto un trasferimento temporaneo da Palermo a Napoli per assistere entrambi i genitori, entrambi riconosciuti invalidi. La madre era affetta da gravi patologie e il padre da una recidiva di sarcoma dei tessuti molli con paraparesi, condizioni che richiedevano cure e accompagnamento specialistico.

Nel febbraio 2025 la Guardia di finanza aveva respinto la richiesta motivando il diniego con la grave carenza di organico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo e con la presenza di altri familiari (due fratelli e una sorella) ritenuti in grado di prestare assistenza.

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar Sicilia) aveva invece accolto il ricorso del maresciallo, annullando il provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione: secondo i giudici l'Amministrazione non aveva dimostrato perché la presenza del militare fosse indispensabile a Palermo né aveva verificato concretamente la disponibilità e l'idoneità degli altri familiari ad assistere i genitori.

La Guardia di finanza aveva impugnato la decisione davanti al Cga. Nel gennaio 2026 il Cga aveva sospeso cautelarmente l'efficacia della sentenza del Tar, ma nel corso del giudizio in appello la difesa del militare ha prodotto documenti nuovi: provvedimenti di trasferimento di altri colleghi dalla Sicilia a Napoli e il Piano nazionale degli impieghi 2026, che assegna 20 posti a Napoli e 5 a Palermo. Tra i documenti c'era anche il trasferimento definitivo, disposto nel febbraio 2026, di un militare parigrado riconosciuto in situazione di "estremo disagio personale e familiare".

Per il Cga questi precedenti amministrativi interni sono rilevanti: dimostrano che la mera indicazione di una scopertura di personale non può costituire una motivazione generica per respingere una richiesta basata sulla legge 104. L'Amministrazione deve valutare la indispensabilità del singolo militare, la possibilità di una sostituzione temporanea e le conseguenze effettive dell'assenza, tenendo conto anche delle condizioni della sede di destinazione e del ruolo del richiedente. Allo stesso modo la semplice esistenza di altri parenti non è, di per sé, motivo sufficiente: va verificata la loro effettiva disponibilità e idoneità all'assistenza.

Contesto normativo e implicazioni

La vicenda richiama direttamente le tutele previste dalla legge 104/1992 in materia di assistenza a persone con disabilità e le responsabilità dell'Amministrazione nella valutazione delle istanze di trasferimento. La decisione del Cga fissa un principio operativo: le motivazioni amministrative devono essere specifiche, adeguatamente motivate e confrontate con precisi elementi di fatto, non basate su valutazioni generiche di organico.

Gli avvocati dello studio Leone-Fell, che hanno assistito il maresciallo, sottolineano come la sentenza ribadisca l'obbligo di una valutazione puntuale: «Le richieste legate all'assistenza dei familiari disabili non possono essere respinte con motivazioni generiche, ma devono essere valutate sulla base delle condizioni concrete e delle esigenze effettive». La parte più dolorosa, evidenziano i legali, è che la pronuncia sia arrivata quando la madre non c'era più, privando il militare della possibilità di assisterla negli ultimi giorni.

Ora l'Amministrazione è tenuta a riesaminare l'istanza senza limitarsi alle ragioni già ritenute insufficienti da Tar e Cga: dovrà o concedere il trasferimento o motivare in modo concreto e documentato l'impossibilità, sotto pena di nuove impugnazioni. La sentenza può avere effetti pratici su casi analoghi, imponendo maggiore tempestività e rigore nelle valutazioni amministrative relative alle richieste connesse alla legge 104.

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